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MODELLO 730/2021: QUALI FATTURE SI POSSONO INSERIRE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE?

  • Dott.ssa Iva Montorro
  • 19 apr 2021
  • Tempo di lettura: 3 min

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Tramite il modello 730 è possibile usufruire della detrazione fiscale su diverse spese effettuate regolarmente dalle famiglie italiane.

Si tratta di spese di trasporto, assicurative, pagamenti di colf e badanti, e anche le babysitter rientrano negli sgravi fiscali, le spese per le rette scolastiche (asili, scuole primarie e secondarie) incluse le spese correlate (gite, materiale scolastico, sport). Si può arrivare ad una detrazione fino a 800 euro per i figli, e sono inclusi anche i ragazzi che frequentano scuole universitarie e studenti fuori sede, in questo caso la detrazione riguarda la spesa per l’affitto, e si può arrivare anche a 2.633 euro.

Il modello 730 deve essere presentato dai contribuenti che nel 2021 sono:

- Pensionati o lavoratori dipendenti;

- Persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;

- Soci di cooperative di produzione e lavoro e di servizi;

- Sacerdoti della chiesa cattolica;

- Persone impegnate ai lavori socialmente utili;

- Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;

- Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta

L'Agenzia delle Entrate, ha già pubblicato il modello 730/2021 e le relative istruzioni https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-730-2021 , qui di seguito troverete le principali novità:

a) Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene, appunto, la rimodulazione esempio:

- fino al 120.000 euro di reddito, la quota di detraibilità delle spese rimane invariata al 100%;

- da 120.000€ a 240.000 euro di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;

- oltre 240.000 euro la quota di detraibilità è pari a 0.

b) Detrazione per ristrutturazione e “Superbonus”: per le ristrutturazioni ci sono molte novità che prevedono particolari agevolazioni riguardanti quelle spese sostenute nel 2020 (l’agevolazione è stata confermata fino al 30 giugno 2022). In particolare spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali, come : recupero e restauro delle facciate; miglioramento classe energetica; interventi in aree comuni; manutenzione e lavori su spazi verdi;

c) Bonus mobili: partiamo dalla grande novità cioè il limite di spesa che da 10.000 passa a 16.000 euro, in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia avviati a partire dal 1° gennaio 2020.

I requisiti, le condizioni e le spese ammesse per poter usufruire del bonus mobili rimangono invece le stesse, soprattutto per quanto riguarda il requisito chiave, che vede legittimato a richiedere il bonus chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia ammessi al relativo sconto fiscale.

d) Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che nel 2020 hanno rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;

e) Bonus babysitter: trattasi di un agevolazione di euro 1200,00 erogato dall’INPS, alle famiglie tramite bonus da spendere per assumere una baby sitter, con la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”. L’agevolazione spetta: ai dipendenti del settore privato; lavoratori iscritti alla Gestione separata; lavoratori autonomi e medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio sanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

f) Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef;

g) Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto.

Rimangono confermate le detrazioni per le spese mediche (Si possono detrarre fiscalmente le spese solo se si supera annualmente la cifra di 129,11 euro totali) , le spese veterinarie.

Per chi invece sta pagando il mutuo, può detrarre il 19% di tassazione sugli interessi passivi per una cifra che varia da 2.582 a 4.000 euro

 
 
 

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