ESENZIONE CANONE RAI
- Dott.ssa Iva Montorro
- 27 apr 2021
- Tempo di lettura: 2 min

ll Canone RAI è un tributo dovuto da chiunque possegga (anche se non è proprietario) apparecchi televisivi, utilizzati sia nell'ambito familiare, sia nell'esercizio di attività.
(R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 1, in materia di "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.")
L'evoluzione tecnologica ha posto il problema se siano soggetti a questo tributo anche altri apparecchi, aventi la capacità di ricevere segnali radiotelevisivi e dunque di essere utilizzabili per la visione di programmi TV come; computer, smartphone, tablet, ecc..
La RAI, in un comunicato del 2012, ha specificato che tali strumenti non devono pagare il canone, e che esso è unicamente riferito alla detenzione di televisori.
Mentre in passato il suddetto canone veniva pagato traverso bollettini postali, l’attuale normativa prevede che l'importo del tributo venga inserito direttamente nelle fatture (bollette) emesse dalla società che eroga la fornitura elettrica, la quale provvederà poi a riversare all’erario gli importi incassati. Questo perché la normativa dal 1 gennaio 2016 prevede una diretta correlazione fra la detenzione di un apparecchio TV e l’esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nella abitazione di residenza, in sostanza, il contratto per l’erogazione di elettricità determina la presunzione di possesso di un apparecchio TV.
L’importo del canone è fissato in euro 90,00 anche per l’anno 2021, il pagamento viene diviso in dieci rate, con scadenza fra gennaio ed ottobre,
Sono esenti da detto tributo i cittadini che abbiano :
compiuto 75 anni di età ;
reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro;
senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti),
agente diplomatico, funzionario o impiegato consolare, funzionario di organizzazioni internazionali oppure un militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia;
Per chi rientra in uno dei casi di esonero dal pagamento sopra elencati, potrà presentare la richiesta di esenzione entro il 30 aprile . https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296387/Provvedimento+24+febbraio+2017+Canone+Rai_ENTRATE_dich_sost+RAI_mod.pdf/fffdcd21-4258-400f-b6bf-bd6362ecab4e
La domanda può essere presentata :
utilizzando l’applicazione web del sito dell’Agenzia Entrate, ma bisogna prima registrarsi ed essere abilitati ai servizi telematici; a questo punto si potrà procedere all’invio online dei documenti;
tramite un intermediario abilitato, come Caf, commercialisti ecc;
inviando una lettera raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. Allegando un documento di riconoscimento in corso di validità;
con una Pec munita di firma digitale del richiedente e trasmessa alla Rai all’indirizzo: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.;
Attenzione, poiché il Canone RAI è sempre dovuto, se esiste una utenza di fornitura elettrica (limitatamente alla casa di abitazione in cui si è residenti), non è più prevista la possibilità di dare disdetta per suggellamento. Il soggetto che non disponga di nessun apparecchio televisivo e voglia non pagare il canone, deve dichiarare, mediante autocertificazione, tale condizione di non possesso. Si tenga presente che tale dichiarazione ha anche effetti civili e penali per una eventuale dichiarazione mendace - (codice civile articolo 75 Testo Unico).




Commenti