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CORONAVIRUS "COPRIFUOCO", obbligo autocertificazione per gli spostamenti.

  • Dott.ssa Iva Montorro
  • 23 ott 2020
  • Tempo di lettura: 3 min

Dal 22 ottobre secondo l’ordinanza 623, emessa ieri, scatta il coprifuoco su tutto il territorio della Regione Lombardia.

Dalle ore 23.00 alle ore 5.00, per poter circolare bisogna munirsi di una autodichiarazione (la quale sarà molto simile a quella utilizzata nei mesi scorsi durante il lockdown), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".

Nel documento, da consegnare alle forze dell'ordine in caso di controllo, devono essere indicati i motivi che permettono di uscire .

Si ricorda che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza, per motivi di salute ed il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Inoltre per evitare l’assembramento sono state disposte alcune misure di cui :

  1. Chiusura nei giorni di sabato e domenica dei centri commerciali e di conseguenza degli esercizi all’interno degli stessi (ad eccezione dei beni di prima necessità). Per gli esercizi commerciali al dettaglio e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sarà obbligatorio: esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, rimane obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea dei clienti;

  2. Sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 23.00, le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica e su area privata con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone, qualora non si consumasse al tavolo la somministrazione è consentita solo fino alle 18:00;

  3. E’ consentita la ristorazione con consegna sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through. E’ stata vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 18.00 alle ore 5.00. Inoltre è vietato e dalle 18.00 alle 5.00 il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;

  4. E’ stata disposta la chiusura dei distributori automatici come ad esempio “h24”, dalle 18.00 alle 5.00, tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;

  5. Non si possono svolgere sacre e/o fiere di cui alle lettere: f) e g), comma 2 dell’art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restano escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici;

  6. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti;

  7. Sono sospese tutte le gare, competizioni, discipline, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale come dal: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) - Comitato italiano paralimpico (CIP) - Federazioni sportive nazionali - Organismi sportivi internazionali. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che si rispettino le misure di prevenzione dal contagio;

  8. Le scuole e istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento mediante la didattica digitale integrata (DDI) delle lezioni. Per le attività di laboratorio continuano ad essere svolte in presenza mentre le attività di tirocinio esterno, ove presenti, concorrono alla didattica a distanza.

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento.


 
 
 

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