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Nuovi disposizioni attuative " Decreto -Legge 25 marzo 2020 n.39".

  • Dott.ssa Iva Montorro
  • 12 ott 2020
  • Tempo di lettura: 4 min

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre scorso (in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale, dove potrebbero esserci delle modifiche), sono state introdotte ulteriori disposizioni attuative al Decreto-legge 25 marzo 2020 n.39, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19.

Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico si dovrà indossare la mascherina ( possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili), salvo impossibilità per particolari soggetti;

  2. E' consentito svolgere attività motorie all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza almeno 2 metri per attività sportiva e almeno un metro per ogni altra attività . Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. E' consentita l'attività motoria in palestra, piscine e centri sportivi e privati, purché rispettino le norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

  3. E' consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche a condizione che nel corso di esse siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico della Legge Pubblica Sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n,773; Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi , previa adozione di protocolli validati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del 3 febbraio 2020 n.630;

  4. Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite soltanto a condizione che le Regioni e le Provincie autonome abbiamo preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;

  5. Sono consentite le attività in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche ecc...purché siano assegnati dei posti a sedere e assicurato il distanziamento sociale. Con il limite massimo di 1000 spettatori per i luoghi all'aperto e 200 per gli spettacoli al chiuso;

  6. Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche all'aperto e al chiuso;

  7. Per quanto riguarda le abitazioni private, è raccomandato di evitare feste, e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;

  8. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si dovranno svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo;

  9. I musei e altri istituti di cultura, rimarranno aperti ma dovranno tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori ed adeguarsi ai protocolli e linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome;

  10. Le attività commerciali al dettaglio, dovranno assicurare la distanza interpersonale di un metro, ed il sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; Per quanto riguarda le attività di servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo e sino alle 21:00 in assenza di consumazione al tavolo. Resta consentita l'attività ristorazione e/o di asporto con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

  11. Restano aperti, nel rispetto delle norme igienico-sanitario gli esercizi di somministrazione negli ospedali e aeroporti , con obbligo di assicurare le distanze di almeno un metro;

  12. Sono garantite i servizi bancari e finanziari e assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che forniscono il servizio;

  13. Alle attività professionali, si raccomanda che siano attuate mediante il telelavoro, siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti. Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro e utilizzare misure di contenimento con adozione di strumenti di protezione individuale;

  14. Le scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, devono continuare a predisporre ogni misura utile all'avvio e allo svolgimento del regolare anno scolastico 2020/2021;

  15. L'accesso di parenti e visitatori a strutture ospedaliere a lunga degenza, residenze sanitarie assistite, riabilitative, residenze per anziani è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale è comunque tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

  16. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20- l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E, nonché gli spostamento verso Stati di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano dei particolari motivi come: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di lavoro, esigenze di studio o rientro presso il proprio domicilio. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'art.1 comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020,nonchè le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art.1 comma 4 decreto legge n. 33/2020.

Secondo il decreto, inoltre, le Regioni potranno introdurre misure più restrittive rispetto a quelle previste dai Dpcm.

Potranno adottarne viceversa di maggiormente permissive solo se nei casi previsti dai Dpcm e «previo parere conforme del comitato tecnico-scientifico».


Le disposizioni del presente decreto, si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020..


 
 
 

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