BONUS POS 2020
- Dott.ssa Iva Montorro
- 1 ott 2020
- Tempo di lettura: 2 min

Commercianti e lavoratori autonomi che accettano pagamenti bancomat e/o carta di credito, hanno l’opportunità di ottimizzare il risparmio sui costi con il “BONUS POS 2020”.
Lo Stato riconosce un credito d’imposta all'esercente il quale potrà utilizzarlo attraverso la formula della compensazione di altri tributi.
Il Bonus Pos, non è altro che un credito d’imposta corrispondente al 30% delle spese sostenute per le commissioni sulle transazioni effettuate con terminale di pagamento.
Si riporta qui di seguito un esempio:
- l’azienda Rossi nel 2020 ha speso 80,00 euro in commissioni pos, il 30% cioè 24,00 euro verrà trasformato in credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Non tutti però posso usufruire del bonus pos 2020 ma soltanto le aziende, liberi professionisti, lavoratori autonomi e artigiani che non hanno superato il fatturato di 400.000 euro nell'anno precedente.
Le transazioni che possono generare il cosiddetto “credito d’imposta”, sono soltanto le transazioni che si riferiscono alla vendita di beni o servizi nei confronti di consumatori (B2C).
Infatti il decreto fiscale esclude le transazioni per la cessione di beni o prestazione di servizi ad aziende e altri soggetti con partita IVA, ossia le operazioni (B2B), questo significa che sono escluse tutti i tipi di aziende indipendentemente dalla loro forma giuridica.
La procedura per richiedere il credito d’imposta è molto semplice, il soggetto convenzionatore (fornitore del servizio POS) deve comunicare all'Agenzia delle Entrate l’ammontare dei costi addebitati al soggetto convenzionato (commerciante, professionista, ecc.).
Per beneficiare del bonus, dunque, il contribuente non dovrà fare altro che inserire nel modello F24 – come credito d’imposta – il 30% delle spese sostenute per le commissioni. L'agevolazione è fruibile solo a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, con modello F24 e attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e/o tramite professionista abilitato.
Con la risoluzione n. 48 del 31 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate, ha istituito il codice tributo “6916” da indicare nel modello F24 ” (art. 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), per l'utilizzo in compensazione.
Il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, nei campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” deve essere inserito il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
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