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CREDITO D’IMPOSTA -CANONI DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI-

  • Dott.ssa Iva Montorro
  • 23 mar 2020
  • Tempo di lettura: 3 min


Con il decreto “Cura Italia”, una manovra definita “poderosa” che stabilisce le misure a sostegno degli Italiani, in particolar modo delle categorie che rischiano di subire maggiormente le conseguenze del Coronavirus, sono state adottate diverse misure straordinarie tra cui troviamo un CREDITO D’IMPOSTA NELLA MISURA DEL 60% DELL’AMMONTARE DEL CANONE DI LOCAZIONE. In pratica secondo quanto previsto dall'articolo 65 - comma 2 – D.P.C.M. 11.03.2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per i soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Va evidenziato che per i soggetti che esercitano un’attività d’impresa conducendo in locazione un immobile in categoria catastale diversa dal C/1 (ad esempio, un immobile in categoria catastale C/3 “Laboratori per arti e mestieri”), non potranno usufruire del credito d’imposta. Inoltre, ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa utilizzando un immobile in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione non spetterà alcun credito d’imposta: ad esempio, non è prevista alcuna agevolazione nel caso di immobili C/1 utilizzati in base ad un contratto di comodato o detenuti in proprietà. Restano esclusi dall'art. sopra citato , coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”).

Sempre sul piano oggettivo, la norma parla di “canone di locazione relativo al mese di marzo”, non menzionando in alcun modo il “pagamento” del suddetto canone.

In altri termini, il credito parrebbe spettare relativamente al canone di marzo 2020, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato pagato o meno al proprietario. In pratica un commerciante che deve pagare 1000 euro di affitto per il mese di marzo 2020 al titolare dell'immobile nel quale è sito il negozio, dovrà però pagare i 1000 euro, per poi recuperare i 600 nella prima data utile in cui pagherebbe le imposte, quindi visto la proroga delle imposte nel mese di giugno.Allo stesso modo è prevedibile, in caso del persistere dell'attuale situazione, che il credito di imposta sugli affitti sia utilizzabile anche per il mese di aprile, ma con le stesse modalità.

Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d’imposta in esame, l’articolo 65 – al comma 2 – dispone che esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'ambito del modello F24, con codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi articolo 65 decreto -legge 17 marzo 2020 n.18 “

In sede di compilazione del modello f24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO” il campo anno di riferimento è valorizzato per l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato AAAA (2020) per il pagamento (in compensazione), di altri debiti tributari, contributivi ecc.Il suddetto credito è utilizzabile dal 25 marzo 2020.

Si ricorda che, ai sensi del decreto richiamato da ultimo, sono state oggetto di sospensione::

• le attività di commercio al dettaglio, con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;

• le attività inerenti i servizi alla persona esempio parrucchieri, barbieri, estetisti;

Quindi, ad esempio, le attività di ristorazione che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione potranno usufruire del credito d’imposta, in quanto sospese dal richiamato decreto. Un supermercato, invece, non potrà fruire del credito d’imposta, in quanto rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione.In merito alla compensazione, si ricorda che il contribuente può attuarla tramite i canali dell’Agenzia delle entrate e/o professionista abilitato.

 
 
 

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