L’IMPORTANZA DELL'ETICHETTATURA SUI PRODOTTI TESSILI E CALZATURE
- Dott.ssa Iva Montorro
- 1 ott 2019
- Tempo di lettura: 3 min

Dopo decenni di gravose responsabilità e pesanti sanzioni attribuite sostanzialmente ai soli commercianti a causa di etichette non corrette, con il Decreto Legislativo n. 190 del 15 novembre 2017 (entrato in vigore nel 2018), sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature, c'è grande soddisfazione, grazie anche alle battaglie sindacali condotte a favore dei negozi da parte di Federazione Moda Italia, nel vedere riconosciuta piena responsabilità sull'etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature a chi effettivamente etichetta.
In particolare, il Decreto Legislativo, attribuisce una responsabilità diretta e pesanti sanzioni a chi effettivamente etichetta i prodotti e cioè a fabbricante, importatore e al distributore (calzature e tessili), introduce l'assegnazione da parte dell'Autorità di vigilanza di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante, rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
In sostanza tutti i prodotti:
- tessili e dell'abbigliamento per poter essere messi in vendita al pubblico devono essere muniti della etichetta di composizione fibrosa la quale deve essere redatta in lingua italiana con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. L'etichetta, deve contenere, la composizione fibrosa espressa in percentuale come previsto dall'art. 8 del D.lgs. 194/99 e l’indicazione del produttore o del rivenditore come previsto dagli artt. 103-104 del D.lgs. 206/2005 "Codice del consumo";
- per le calzature invece il distributore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull'etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro (trattasi dei simboli atti ad informare il consumatore sul materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura e almeno l'80% del volume della suola esterna) inoltre deve esporre in negozio un cartello con le informazioni sulle componenti delle calzature, diversamente è soggetto a sanzione.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
- alle calzature d'occasione, usate;
- alle calzature di protezione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE;
- alle calzature contemplate dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio in tema di restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- alle calzature aventi il carattere di giocattoli
In estrema sintesi, è necessario che l'etichetta:
sia in lingua italiana (es. “100% Cotone” e non “100 % Cotton”);
contenga la composizione fibrosa con la denominazione della fibra scritta per esteso (“100% Cotone” e non “100 CO”) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (es. “70% seta 30% elastan”);
trovi corrispondenza con quanto scritto es. nelle fatture dove ci deve essere il riferimento alla stessa percentuale di composizione fibrosa indicata in etichetta);
sia saldamente fissata al prodotto messo in vendita;
indichi nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore (estremi del produttore ex art. 104 del D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo);
preveda l'indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale” es. per piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle, bottoni in madreperla ecc.
Per le calzature l'obbligo dell'etichetta con gli appositi simboli su almeno una delle calzature e gli estremi del produttore sulla scatola ex D.Lgs. 206/2005.
Per chi vende on-line (e-commerce), all'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile e/o calzature sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa ecc.devono essere indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica. Art. 16 del Regolamento UE 1.007/2011. Attenzione, il provvedimento prevede che il fabbricante, l'importatore o il distributore che non fornisce sui siti web le indicazioni relative alla composizione degli articoli è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro;
Vigilanza del mercato
In vigore dal 4 gennaio 2018, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza.




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