LE SPESE ANTICIPATE DAL PROFESSIONISTA "IL GRANDE DILEMMA SULL'IMPUTAZIONE IN FATTURA "
- Iva Montorro
- 19 mar 2018
- Tempo di lettura: 2 min

Spesso il professionista anticipa per il proprio cliente, delle spese, qual è il modo corretto per imputarle in fattura senza che concorrano alla formazione del reddito?
In questo breve articolo cercherò di esporre un coordinamento d’insieme sulla normativa, dopo la modifica introdotta all'art. 54, comma 5 del Tuir e dal recente Decreto fiscale (Dl 193/2016 convertito nella legge 225/2016).
Sono due le casistiche che si propongono e per le quali si fa spesso confusione:
Spese effettuate in nome e per conto del cliente ma intestate al professionista;
Spese effettuate in nome e per conto del cliente ma intestate al cliente.
Nel primo caso le spese esempio vitto, viaggio ecc , sono anticipate dal professionista che intesta i documenti (fattura dell’Hotel , taxi ecc), a suo nome riaddebitandole nella propria parcella unitamente al compenso spettante. L’intero importo indicato in fattura, concorre alla formazione del reddito professionale poiché tali rimborsi rientrano nell’ampia nozione di compensi percepiti dal professionista, il quale applicherà in fattura “cassa previdenziale-iva e ritenuta d’acconto”. Pongo alla Vostra attenzione un esempio di un Architetto il quale ha emesso la seguente fattura;
Compenso professionale € 1.000,00
Rimborso spese (intestate all'Architetto), vitto e alloggio € 500,00
Contr. Previdenziale 4% € 40,00
Iva 22% € 338,80
Rit. D’acconto 20% su 1.540,00 € 308,00
Totale € 1.570,80
E’ molto importate non sottovalutare il limite di deducibilità dei costi come vitto e alloggio sostenuti dal professionista perché sono detraibili dalla propria contabilità nel limite del 75% della spesa sostenuta e nel limite del 2% dei compensi, invece ai fini IVA tali costi permettono una detrazione integrale dell’imposta. Per quanto riguarda invece le spese di viaggio, come rimborso km, aereo ecc… sono interamente deducibili dal reddito.
Nel secondo caso invece, l’art. 15 c. 1 n.3 del D.P.R. IVA (633/72), dà una definizione di spese escluse dalla base imponibile IVA: “somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. L’articolo è molto esplicativo, ci dice infatti che i rimborsi spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente debitamente documentati, sono esclusi dalla base imponibile IVA .Questi importi non devono essere considerati corrispettivi di una cessione di beni o una prestazione di servizi, in quanto il professionista anticipa il costo per conto del cliente, quindi la relativa fattura di tali spese, esempio dell'albergo o del ristorante, deve essere intestata a nome del cliente ossia, del soggetto in nome e per conto del quale la stessa è stata sostenuta. Vi riporto l’esempio dell’Architetto il quale ha emesso la seguente fattura ;
Compenso prestazione professionale € 1.000,00
Contr. previdenziale 4% € 40,00
Iva 22% € 228,80
Rit. d’acconto 20% 1.040,00 € 208,00
Rimborso (spese intestate al cliente ), vitto e alloggio € 300,00
Escluse Ex art. 15 D.P.R. 633/72
Totale € 1.360,80
Quindi, sono imponibili IVA ,IRPEF E IRES, quei costi sostenuti per eseguire l’incarico conferitogli dal cliente e che non rientrano nel concetto di “anticipazioni fatte in nome e per conto” poiché le spese sostenute dal professionista sono servite per acquisire servizi da terzi , consulenza ecc.. per eseguire il mandato conferitogli.
Sono escluse dalla base imponibile IVA ,IRPEF E IRES, tutti quei costi che sono stati anticipati dal professionista ma intestati al cliente.




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