ANATOCISMO BANCARIO (Interessi passivi bancari)
- Dott.ssa Iva Montorro
- 21 mar 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 15 lug

Dal 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il D.M. n. 343 che recepisce la Delibera Circ. n. 343 in materia di rapporti bancari, introducendo rilevanti modifiche in materia di addebito degli interessi riferiti a anticipi su fatture/contratti. scoperti di conto corrente, finanziamenti a valere su carte di credito. In questi giorni ognuno di noi si è sentito bersagliare con richieste di Firma da parte dei propri istituti bancari circa la sottoscrizione di modelli che autorizzavano gli stessi ad addebitare gli interessi maturati sui conti correnti. La rilevante novità è che gli interessi passivi devono essere conteggiati separatamente dal capitale e divengono esigibili solo trascorsi 59/60 giorni (ossia dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati se la liquidazione avviene in data 31 dicembre) e comunque non prima di 30 giorni da quando arriva al cliente l’estratto conto al 31 dicembre. Bisogna precisare che la banca non può addebitare sul conto corrente gli interessi passivi prima del 1° marzo.
Firmare o non firmare
Ebbene, per i soggetti il cui conto è in rosso non è conveniente rilasciare tale autorizzazione poiché una volta firmata, la banca è legittimata ad applicare l’anatocismo. Di fatto, rilasciando l’autorizzazione, gli interessi passivi maturati al 31 dicembre vengono al 1° marzo capitalizzati e dunque, da quel momento, sul debito complessivo matura l’interesse debitore.
Se il cliente non rilascia l’autorizzazione, la banca può compensarli legalmente con eventuali disponibilità presenti su conti correnti attivi. Se il conto è in rosso, anche se il cliente non ha raggiunto il limite massimo di utilizzo del fido, la banca non può procedere con la compensazione legale, diversamente si produrrebbero ancora interessi su interessi.
Dunque, in mancanza di compensazione, se il cliente non provvede a pagare gli interessi passivi recuperando altrove le risorse finanziarie, per recuperare le somme dovute la banca dovrà avviare la procedura di messa in mora del cliente. È peraltro data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto della banca e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati per estinguere il debito da interessi.
A precisazione di quanto sopra esposto
- se non si autorizza la banca ad addebitare gli interessi passivi sul conto corrente contrattualmente, i versamenti (assegni, bonifici, etc.) successivi al 1° marzo saranno prioritariamente utilizzati per pagare gli interessi passivi e il solo residuo sarà accreditato sul conto corrente a riduzione del debito;
- E bene tenere presente che nelle liquidazione periodiche degli interessi trimestrali non saranno inclusi gli interessi passivi posto che l’evidenza dei medesimi si ha solo a fine anno.




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