Efficienza degli Uffici Giudiziari e Giustizia Amministrativa
- Avv. Francesco Tornàtora
- 9 mar 2017
- Tempo di lettura: 2 min

In merito al tema dell’annosa questione sull’efficienza della Giustizia e su come meglio amministrarla, vi è da sottolineare come il legislatore abbia preso a “cuore” questo tipo di problematica con una recente disposizione normativa Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016 ed è la Legge 25 ottobre 2016 n. 197, che ha convertito il Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168..
In questa norma si intende perseguire una maggiore celerità della Giustizia idonea a smaltire in maniera più rapida possibile le cause già pendenti.
A questo proposito, il legislatore ha previsto che i magistrati del Massimario, cioè i magistrati preposti a massimare le Sentenze pronunciate dalla Suprema Corte e con almeno due anni di servizio e la terza valutazione di professionalità, possano entrare a far parte dei magistrati applicati ai collegi giudicanti. Tale misura peraltro è temporanea (non oltre tre anni) e non rinnovabile.
Inoltre si prevede che i giovani laureati potranno effettuare anche in Cassazione il tirocinio valevole per l'accesso alla magistratura.
Riguardo alle cause civili davanti alle sezioni semplici vengono ampliati i casi di ricorso alla trattazione in camera di consiglio, limitando così la necessità dell'udienza, ovvero: nel procedimento camerale pm e avvocati comunicheranno tra loro solo per iscritto e la Corte giudicherà sulla base delle carte depositate. Resta ferma la possibilità di trattare in udienza pubblica, su iniziativa d'ufficio o sollecitazione del PM o della difesa, questioni di diritto di particolare rilevanza.
Altri provvedimenti estendono i casi di definizione del procedimento mediante ordinanza così da favorire motivazioni sintetiche e affidano direttamente al Presidente, eliminando il rito camerale, l'ordine di integrazione del contradditorio o il rinnovo delle notifiche.
Si supera così la complessità dell'attuale controllo preliminare della Cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza) prevedendo che sia il Presidente della sezione con decreto, in sede di fissazione dell'adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro.
Lo scopo di questi provvedimenti citati è quello di eliminare la relazione del consigliere e comunque conservare la possibilità agli Avvocati di depositare memorie scritte. Peraltro, sempre coerentemente con il principio sotteso a questa riforma, si prevede una minor formalità nel rito in merito alla rimessione degli atti alla sezione, qualora il ricorso superi tutte le questioni preliminari sopra accennate.
Data la questione contingente di necessità di copertura del personale in servizio passa da 18 a 12 mesi la durata del tirocinio per i nuovi magistrati nominati a seguito dei concorsi già banditi (2014 e 2015). Altresì sarà anche consentita la nomina degli idonei al di là del numero dei posti banditi a concorso. I magistrati di prima nomina, inoltre, potranno svolgere anche le funzioni monocratiche penali.




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