FINANZIARIA 2017
- Iva Montorro
- 22 feb 2017
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La Finanziaria 2017 contiene una serie di disposizioni in materia fiscale, ne citiamo due che potrebbero interessare:
Soppressione dell’Agente di riscossione Equitalia, a decorrere dal 01/07/2017;
Sospensione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015;
A decorrere dal 01/07/2017 è prevista la soppressione di Equitalia, l’attività di riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate. Entro 90 gg. (a partire dal 25 ottobre), sarà possibile usufruire della nuova opportunità prevista dal decreto fiscale.
In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi, delle somme :
• affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
• maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Tale beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.
SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE
La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti, Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada affidate a enti privati, riscossa all’importazione, risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), l’IVA; recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; ;
MODALITÀ DI ADESIONE Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare: entro il 21.1.2017 (90
giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame); utilizzando la modulistica all’uopo predisposta che sarà disponibile sul sito Internet dell’Agente della riscossione.
Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. A seguito della presentazione della domanda di definizione: sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa; l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.
Entro il 21.4.2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza. In particolare:
I e II rata - Ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute.
III e IV rata - Ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute. La scadenza della III rata non può superare il 15.12.2017, quella della IV rata non può superare il 15.3.2018.
In caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente. Il mancato e/o tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione e/o decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.




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